Oltre al T.F.S. si percepirà:
INDENNITA’ DI BUONUSCITA F.A.F. (solo GdF)
L’importo di detta indennità è direttamente proporzionale alle risorse finanziarie disponibili nell’esercizio di competenza e al numero degli anni di servizio maturati da tutti i militari pensionati nell’analogo periodo, ricalcolato tenendo conto dei tassi d’inflazione dei tre anni precedenti, compreso quello di pensionamento.
L’indennità va richiesta al preposto ufficio e va inviato il prospetto di liquidazione del TFS fornito dall’INPS all’Ufficio preposto: RM0011331@gdf.it. (Sez. Uff. collegamento F.A.F.). I tempi di erogazione di detta indennità: circa 3/4 mesi.
Esempio di calcolo:
– per i pensionati dell’anno 2022 il FAF ha previsto la corresponsione di € 309,98 per ogni anno di servizio.
L’indennità è imponibile (ovvero soggetta a tassazione IRPEF applicata sul trattamento di fine servizio erogato dall’INPS);
Essendo la tassazione media di circa il 23%, su un imponibile di € 12.000, si avrà, netto mano, € 8.760.
PREMIO DI PREVIDENZA E PREMIO AGGIUNTIVO DEL FONDO DI PREVIDENZA
Il premio di previdenza (2% dell’80% dello stipendio):
- non è imponibile, ovvero non è soggetto a tassazione IRPEF;
- è proporzionale allo stipendio percepito e va dai 15.000€ ai 19.000€ (+2,8% all’anno, circa il 40% del capitale versato);
- è erogato entro 120 gg;
Il premio di previdenza va richiesto e va inviato il prospetto di liquidazione del TFS fornito dall’INPS all’Ufficio preposto: RM0011332@gdf.it (Sez. Collegamento Cassa Ufficiali e Fondo di Previdenza).
Il premio aggiuntivo di previdenza (circa 350/400€ netti) è imponibile ovvero soggetto a tassazione IRPEF (applicata sul trattamento di fine servizio erogato dall’INPS).
TEMPI PER LA LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).
- entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Passata questa finestra temporale spettano gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- oppure dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età. Passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- infine, dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi. Anche qui passati i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo
Scaglionamento delle somme:
- uguale o inferiore a 50.000 lordi, la somma sarà erogata in un’unica soluzione;
- tra 50.000 e 100.000 lordi, la somma sarà erogata in due rate annuali, di cui la prima equivalente a 50.000 e la seconda equivalente alla rimanenza;
- superiore a 100.000 lordi, la somma sarà erogata in tre rate annuali, di cui le prime due equivalenti a 50.000 ciascuna e la terza equivalente alla rimanenza.
L’art. 23, comma 2, D.L. n. 4/2019 stabilisce che, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile dell’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i pensionati possono presentare, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo quadro, richiesta di finanziamento di una somma corrispondente a quanto maturato a tale titolo, nella misura massima di 45.000 euro.