25 novembre 2024. Giornata sull’eliminazione della violenza contro le donne.

25 novembre 2024. Giornata sull’eliminazione della violenza contro le donne.

25 novembre 2024. Giornata sull’eliminazione della violenza contro le donne

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare in questo giorno attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne.

Cos’è la violenza di genere? Com’è disciplinata all’interno del nostro ordinamento?

L’art 1 della Dichiarazione O.N.U. sull’eliminazione della violenza contro le donne così recita: “E’ “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Con l’espressione violenza di genere, infatti, si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso.

La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali:

  1. prevenire i reati;

  2. punire i colpevoli;

  3. proteggere le vittime.

Il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 all’art. 7 comma 1, inserisce nel codice penale l’art. 612 bis rubricato “atti persecutori” tristemente noto come reato di stalking.

Il reato di “stalking “derivante dall’inglese “to stalk” (fare la posta “alla preda”) allude a condotte criminose atte ad interferire nella vita privata altrui con comportamenti antigiuridici. Il reato di atti persecutori si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pure senza arrivare ad integrare il reato di lesioni o maltrattamenti, costringendo la stessa a cambiare le proprie abitudini di vita.

Il legislatore ha inserito tale norma nel codice penale al fine di fornire tutela penale alle ipotesi in cui le condotte di minaccia o molestia si presentino in modo reiterato, per questo particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto.

Si tratta di un reato abituale, per la cui configurazione è infatti necessaria una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta, purché gli episodi siano legati da un contesto unitario. Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà personale e morale della persona.

Le condotte suindicate devono necessariamente causare almeno uno dei seguenti eventi alternativi:

  •  il perdurante e grave stato di ansia o paure della vittima;

  •  il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona legata affettivamente;

  •  la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Per rispettare il principio di necessaria offensività del fatto concreto, è stato chiarito che è indispensabile la ripetizione di minacce e molestie, in modo da causare un disagio, senza che sia però necessario l’instaurarsi di un processo patologico. Trattasi ad ogni modo di reato di danno e di evento essendo richiesto l’insorgere di un’alterazione nell’equilibrio mentale della vittima.

Con l’introduzione delle ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere’, di cui al D.L. 14 agosto 2013, n. 93, si sono rafforzati gli strumenti atti alla tutela giudiziaria e al sostegno delle vittime, sono state introdotte una serie di aggravanti per chi commette i reati in argomento, nonché è stata prevista la possibilità di richiedere i permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

La normativa, aggiornata con la legge n.69/2019 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, infatti, rientra interamente nel quadro delineato dalla Convenzione di Istanbul (2011), la quale fu il primo strumento internazionale, giuridicamente vincolante, ‘sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica’.

L’elemento principale della Convenzione è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.

Tuttavia la Convenzione, prevede anche la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica e richiede, tra le altre cose, la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.

In Italia è stato istituito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), un organismo interforze, che opera sotto la direzione del Ministero dell’Interno, il quale si occupa della raccolta e del monitoraggio dei dati.

Per le segnalazioni, invece, è attivo il numero verde 1522, di pubblica utilità, della Rete nazionale antiviolenza.

Il Governo è sceso in campo più volte per contrastare questo fenomeno intraprendendo numerose iniziative a tutela delle vittime dei maltrattamenti e della violenza domestica.

Sono state stanziate numerose risorse per finanziare un Piano d’azione antiviolenza il quale si occupa dello sviluppo della rete di case-rifugio, della formazione sulle tecniche di ascolto e approccio alle vittime, sulla valutazione del rischio e individuazione delle misure di protezione, dei corsi sulla violenza domestica e sullo stalking.

 A cura di Davide Sera

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