Art. 1
- A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2023, sono incrementate in misura pari al 4,80 per cento. Il Presidente del Consiglio dei ministri 3
- Resta fermo quanto previsto dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 2
- Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2024: a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti; b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.