Riduzione delle imposte sul reddito al personale delle Forze Armate e di Polizia (D.P.C.M. 24 giugno 2024)

Riduzione delle imposte sul reddito al personale delle Forze Armate e di Polizia (D.P.C.M. 24 giugno 2024)

D.P.C.M. 24 giugno 2024 - Riduzione delle imposte sul reddito al personale delle FF.PP. e FF.AA (G.U. - Serie Generale n. 184 del 07/08/2024)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2024 Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Anno 2024.

Il DPCM 24 giugno 2024 ha riconosciuto una riduzione dell’imposta sul reddito di circa € 610 (importo massimo), al personale delle FFAA e delle FFPP che nell’anno 2023 ha percepito un reddito non superiore a 30.000€ circa.

FACENDO I CONTI DELLA SERVA AVRANNO QUESTO BENEFICIO – APPROSSIMATIVAMENTE – GLI ALLIEVI ED I MILITARI CON MENO DI 5 ANNI DI SERVIZIO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2024 

Beneficio della riduzione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (*). Anno 2024. 

Art. 1 – Destinatari della riduzione d’imposta

  1. La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2024, che ha percepito nell’anno 2023 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 30.208,00.

Art. 2 – Misura della riduzione di imposta

  1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 610,50 euro.

 

 

(*) DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 95

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Art. 45 Comma 2. Nel limite complessivo di spesa di […] 29,5 per l’anno 2024, […], al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell’eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

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