DDL 606 – Aumento facoltativo del limite di età per la pensione di vecchiaia per tutti i militari.

DDL 606 – Aumento facoltativo del limite di età per la pensione di vecchiaia per tutti i militari.

Testo DDL 606 – Senato della Repubblica

Disposizioni perequative in materia di calcolo del trattamento pensionistico del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Al personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso è stata riconosciuta la specificità del ruolo, ma questo riconoscimento risulta penalizzante sul piano previdenziale (conseguenza del sistema contributivo introdotto dalla legge Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335).

Detta penalizzazione opera nei confronti del personale che si è arruolato dopo il 01.01.1996.

Per il personale pubblico contrattualizzato, al contrario, sono stati reperiti dei fondi come misura compensativa.

Il DDL in esame evidenzia l’urgenza di un intervento legislativo che intervenga sulla disciplina del trattamento previdenziale del personale in argomento.

Proposte modifiche e specifiche sul calcolo delle pensioni per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, soprattutto per quanto riguarda il coefficiente di trasformazione.

 

Articoli principali:

Art. 1: Coefficiente di trasformazione

  • Stabilisce che, per i militari, le forze di polizia e i vigili del fuoco che lasciano il servizio per limiti d’età, malattia o decesso, la pensione nella parte contributiva viene calcolata usando il coefficiente di trasformazione previsto per i dipendenti pubblici civili.
  • Il riferimento normativo per questo calcolo è l’articolo 24 del decreto-legge del 2011 (legge Fornero) e la tabella A della legge 335/1995.

 

Art. 2: Adeguamento automatico

  • Se vengono modificati i requisiti di età o i coefficienti di trasformazione per i dipendenti pubblici civili, il coefficiente per le Forze armate, Polizia e Vigili del fuoco si adegua automaticamente.
  • In pratica, qualsiasi cambiamento nel sistema pensionistico civile si riflette automaticamente su quello militare.

Art. 3: Modifica al D.Lgs. n. 165/1997

  • Viene inserita la possibilità per il personale interessato di chiedere che gli aumenti di servizio (anzianità contributiva riconosciuta) siano attribuiti in misura totale o parziale ai fini del calcolo della pensione.

A legislazione vigente, ad esempio, il personale contrattualizzato del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico arruolato a 25 anni sarà posto in congedo con diritto a pensione al compimento del sessantesimo anno di età, con cinque anni di contribuzione non valorizzabile ai fini della misura del trattamento.

L’articolo 3 prevede pertanto che, su richiesta degli interessati, ai soli fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia possibile attribuire solo una parte degli aumenti di servizio. Il periodo del cosiddetto «superservizio» in altri termini è attribuito, in tutto o in parte, solo a richiesta dagli interessati e non più in via automatica e inciderebbe soltanto al fine del trattamento pensionistico. In tal modo si consente al personale di operare una scelta consapevole, valutata in base agli effetti che deriverebbero dall’attribuzione del beneficio. La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato.

Questo disegno di legge mira ad armonizzare il calcolo delle pensioni delle forze armate e di polizia con quello del settore pubblico, mantenendo alcune specificità legate ai servizi militari e di sicurezza.

Scarica il DDL 606

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